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Centro Studi Romolo Caggese - Home page

 

 

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENTRO STUDI ROMOLO CAGGESE”

Titolo primo
Costituzione, scopi e mezzi finanziari

Art.1
E’ costituita una Associazione culturale denominata "Centro Studi Romolo Caggese" (nel prosieguo del documento definita come Associazione), con sede legale in Ascoli Satriano, via Vigilante Generoso n.27, e sede amministrativa in Foggia, via Marchianò n.22.

Essa può collaborare, unirsi, associarsi o federarsi con altri enti, associazioni od organizzazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, per meglio perseguire i propri scopi.

Art.2
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3
L’Associazione culturale “Centro Studi Romolo Caggese” è un’Associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che ha tra le sue finalità quelle di:

  • consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere storiche, degli scritti e dei documenti di Romolo Caggese;

  • diffondere la conoscenza del pensiero e dell’opera dello storico;

  • attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali (libri, periodici, etc.) per la diffusione di studi e ricerche sulla figura di Romolo Caggese;

  • promuovere, più in generale, qualunque iniziativa e/o attività di carattere storico e culturale, per la crescita della collettività cittadina e provinciale.

Per il perseguimento dei suoi scopi l’Associazione:

  • svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

  • delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle finalità istitutive, l’acquisto, la locazione, l’usufrutto, etc., di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l’acquisto della proprietà, l’accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l’ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che a giudizio degli organi dell’Associazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

  • promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.

Art.4
I mezzi necessari allo svolgimento delle attività previste all’articolo 3 sono forniti:

  • dai contributi degli associati;

  • dai proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;

  • da elargizioni, donazioni, lasciti ed eredità;

  • da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati.

L’Associazione può acquistare beni mobili ed immobili nei modi di legge a qualunque titolo.

Eventuali utili o avanzi di gestione, e comunque tutti i fondi, le riserve ed il capitale devono essere vincolati e destinati all’attività dell’Associazione e non essere oggetto di altra destinazione.

Art.5
Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

Titolo secondo
I soci

Art.6
Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

I soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, sottoscrivendone l’Atto Costitutivo; hanno diritto di voto;

  • Soci Ordinari: coloro i quali aderiscono all’Associazione successivamente alla fondazione e sono in regola con le quote associative; hanno diritto di voto;

  • Soci Simpatizzanti: coloro i quali intendono devolvere quote non corrispondenti alla deliberazione del Consiglio Direttivo; saranno integrati nella vita associativa senza diritto di voto;

  • Soci Benemeriti: gli Enti o i privati, italiani o stranieri, le cui donazioni all’Associazione non siano inferiori ad euro 2.000,00 (duemila); la nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

  • Soci Sostenitori: gli Enti o i privati che contribuiscano all’attività dell’Associazione con un versamento annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità;

  • Soci Onorari: coloro i quali, sulla base di meriti sociali e/o culturali, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio:

  • ha il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione;

  • ha il diritto di partecipare ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita associativa;

  • si impegna ad osservare e adempiere alle prescrizioni contenute nello Statuto nonché alle delibere degli Organi dell’Associazione.

Art.7
La qualità di socio si perde per morte, per rinuncia o per decadenza. La  decadenza della qualità di socio è pronunciata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo quando il socio:

  • compia atti che ledano l’onorabilità e siano comunque incompatibili con l’appartenenza all’Associazione;

  • sia moroso nel versamento dei contributi associativi.

Art.8
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.

Titolo terzo
L’Assemblea dei soci

Art.9
L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci.

L’anno sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre.

L’Assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su delibera del Consiglio Direttivo tutte le volte che sia ritenuto necessario e comunque quando ne sia fatta richiesta motivata dal almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente l’ordine del giorno e le date di prima e seconda convocazione, deve essere affisso nella sede dell’Associazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art.10
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci, fondatori e ordinari, che siano in regola col pagamento della quota di associazione.

I soci hanno diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci facendone semplice richiesta al Consiglio Direttivo.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci purché muniti di regolare delega scritta. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una sola delega di altro socio.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano d’età.

Art.11
Sono di competenza dell’Assemblea:

  • a) l’approvazione dei bilanci;

  • b) le modifiche statutarie;

  • c) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

  • d) la nomina e la revoca delle cariche sociali;

  • e) l’azione di responsabilità degli amministratori;

  • f) l’esclusione dei soci;

  • g) l’unione, l’associazione, o la federazione ad altri enti od organizzazioni;

  • h) l’approvazione del regolamento interno;

  • i) ogni altro oggetto sottoposto dalla legge alle sue decisioni.

Art.12
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti e con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia la percentuale dei soci presenti.

Per le modifiche statutarie è necessaria l’approvazione da parte di almeno la metà dei soci.

Art.13
L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario.

Titolo quarto
Il Consiglio Direttivo

Art.14
L’Associazione Culturale “Centro Studi Romolo Caggese” è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti a norma dell’art. 11,lettera d.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, eleggerà al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Responsabile amministrativo.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

La carica di consigliere è gratuita.

Art.15
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Le convocazioni si fanno a mezzo telegramma o lettera raccomandata o con altri mezzi che si riterranno opportuni almeno tre giorni prima di quello dell’adunanza e possono essere anche a firma del Segretario, su incarico del Presidente o di chi ne fa le veci. Nei casi d’urgenza la comunicazione può essere fatta telegraficamente due giorni prima di quello dell’adunanza.

Art.16
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.17
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri necessari a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto degli atti che sono di inderogabile competenza dell’Assemblea.

Art.18
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o rinuncia.

Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire deleghe di poteri a propri membri ed a terzi, fissandone i limiti e le attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo elabora l’eventuale regolamento interno.

Titolo quinto
Il Presidente dell’Associazione

Art.19
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Vice Presidente che sostituisca il Presidente a norma dell’art. 18.

Art.20
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza generale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli convoca l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, delle cui deliberazioni sovrintende la corretta esecuzione, ne convalida la costituzione, ne redige e firma i verbali assieme al Segretario.

Titolo sesto
Scioglimento

Art.21
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il fondo residuo, soddisfatte le obbligazioni gravanti sull’Associazione, viene devoluto ad enti, determinati dall’Assemblea, che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

Titolo settimo
Considerazioni finali

Art.22
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile.


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